Aliquota di conversione
Con l’aliquota di conversione le casse pensioni mostrano ai loro assicurati, a quanto ammonta la rendita di vecchiaia che si ottiene con il loro avere di vecchiaia. Una riduzione dell’aliquota di conversione significa che, per lo stesso importo dell’avere di vecchiaia, sono corrisposte delle rendite di vecchiaia inferiori.
Nel 1985 l’aliquota di conversione è stata fissata al 7.2%. Per un avere di vecchiaia di 100’000 franchi era corrisposta una rendita di vecchiaia di 7’200 franchi. Con una riduzione dell’aliquota di conversione al 6.4%, con lo stesso capitale sarà corrisposta solo una rendita di 6’400 franchi. Anno per anno i futuri pensionati otterranno quindi una rendita inferiore dell’11%. Unitamente alla rendita AVS, la rendita di vecchiaia LPP dovrebbe servire a mantenere il tenore di vita abituale delle persone anziane.
Questo obiettivo ancorato nella Costituzione federale non può essere raggiunto con un’aliquota di conversione inferiore, poiché il tenore di vita dal 1985 è cresciuto costantemente, mentre la crescita degli averi di vecchiaia individuali è diminuita a causa della riduzione dei tassi di interesse. Nel 1985 e fino al 2002 il tasso d’interesse corrisposto era fissato al 4%, mentre l’attuale tasso d’interesse minimo LPP è del 2%. Sul lungo periodo, ciò significa che le aliquote di conversione ridotte sono applicate ad averi di vecchiaia inferiori.
Rispetto ai parametri minimi del 1985 la riduzione contemporanea dei tassi d’interesse e delle aliquote di conversione comporta una riduzione delle rendite di vecchiaia del 30%. Dal 1985 il tenore di vita, misurato sulla base del prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite è invece cresciuto del 50%. Con questa continua discrepanza fra costi e rendimenti, sempre più lavoratori si chiedono, con ragione, se le casse pensioni siano ancora un’entità adeguata a cui affidare la loro previdenza per la vecchiaia.
